Sono arrivate le nuove etichette energetiche
Dal 1° marzo 2021 sono entrate in vigore le nuove etichette energetiche rivisitate per garantire una migliore leggibilità dei dati e un più semplice confronto tra prodotti.
PERCHÈ?
Diciamocelo: il vecchio sistema di etichettatura andava ormai troppo stretto e non riusciva a stare al passo con i progressi nel campo dell’efficienza energetica.
Sempre crescenti infatti erano i prodotti con un’ottimizzazione dei consumi tale da risultare fuori scala, imponendo di “inventare” classi, che potevano ricordare un’equazione matematica come “A+++ -30%”.
Inoltre erano in continuo aumento i casi di elettrodomestici con differenze abissali tra i consumi di una classe A+++ (tripla A) e una classe classe A++ (doppia A). Differenze di fatto eccessive per una sola classe di differenziazione, in quanto queste risultavano poco evidenti, rischiando a volte di sminuire le doti “ecologiche” di un prodotto.
Per questo e per altri motivi legati alla trasparenza di informazione per l’utente, l’Unione Europea ha deciso di rivedere la classificazione dell’efficienza energetica e ottimizzare le etichette, rendendole più comprensibili ai consumatori.
COSA CAMBIA?
Le novità introdotte sono diverse, ma quelle che caratterizzano principalmente la nuova etichetta energetica sono:
CLASSI ENERGETICHE
La nuova etichetta energetica fa una specie di passo indietro, tornando alla semplice ed immediata classificazione da A a G, senza ulteriori aggiunte di simboli “+”.
Questa rettifica ha necessariamente comportato una rivisitazione delle vecchie classi, con risultati che potrebbero inizialmente disorientare.
Giusto per fare un esempio, un elettrodomestico che con la vecchia etichettatura risultava in classe A+++, oggi potrebbe trovarsi addirittura in classe C.
Quello che potrebbe apparire come una sorta di declassamento del prodotto, in realtà è solo l’effetto della nuova classificazione; consumi, efficienza e di fatto il prodotto restano i medesimi.
In pratica la nuova classificazione risulta più severa, ma per questo molto più chiara e utile ai fini del confronto tra prodotti.
QR CODE
La presenza del QR code ci permette innanzitutto di comprendere immediatamente che stiamo leggendo una nuova etichetta energetica. La vecchia etichettatura infatti non presentava questo particolare codice identificativo, ma la sua utilità va ben oltre.
La scansione del codice con lo smartphone consente a tutti i consumatori europei di accedere ad una serie di informazioni aggiuntive (come tutta la documentazione tecnica dettagliata) che risiede in un database.
L’Unione Europea ha infatti imposto, che tutti i prodotti, per cui è prevista la nuova etichetta energetica, vengano inseriti (dai produttori stessi o gli importatori) nella banca dati Eprel UE . Questo database, gestito dall’UE è disponibile a tutti i cittadini europei a partire dal 1° Marzo 2021.
LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: ECCO LE INFORMAZIONI RIPORTATE
L’etichetta riportata di seguito appartiene al gruppo delle lavatrici, ma la struttura di base resta fondamentalmente la stessa per tutti i gruppi.
I GRUPPI di PRODOTTI
Come anticipato dall’esempio, tutte le apparecchiature elettriche saranno riunite in gruppi. Ciascuno di essi avrà etichette energetiche che indicheranno il consumo di energia elettrica, ma anche altre informazioni – non solo di natura energetica – utili all’utente finale.
Al momento sono stati identificati 5 gruppi e nella fattispecie:
– lavatrici e lavasciuga biancheria – regolamento (UE) 2019/2014
– lavastoviglie – regolamento (UE) 2019/2017
– display elettronici – regolamento (UE) 2019/2013
– apparecchi di refrigerazione – regolamento (UE) 2019/2016
– sorgenti luminose (dal 1° settembre 2021) regolamento (UE) 2019/2015
Lavatrici e lavasciuga
Lavastoviglie
Display
Refrigeratori
Sorgenti luminose
Per le apparecchiature non rientranti nelle suddette categorie, come condizionatori d’aria o caldaie oppure pianicottura, i lavori preparatori per la regolamentazione sono ancora alla fase iniziale.
L’introduzione della nuova etichetta è prevista a partire dal 2022.
Per tutti i dettagli in merito al presente articolo: eur-lex.europa.eu